STATUTO
Associazione di Cooperazione Sociale
I SOLIDALI
Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata
È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Provincia di Pistoia
nel Comune di Monsummano Terme, via Francesca V.P, 849 quale Ente del terzo settore,
un'associazione denominata "I SOLIDALI – APS" in conformità al dettato
dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.
L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella
denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS), allorquando istituito.
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del
Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con
delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
L'Associazione può costituire sedi zonali disgiunte dalla sede centrale, tali sedi mantengono lo
stesso Statuto, ma completa autonomia logistica, organizzativa, economica, fiscale, in ogni
campo e/o decisioni. Il coordinamento tra esse è di tipo federativo.
L'Associazione "I SOLIDALI - APS", più avanti chiamata per brevità
"Associazione" è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2 - Principi
L'Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale:
Art. 3 - Finalità
L' Associazione si propone di:
Art. 4 - Attività
L’associazione, nei limiti che le proprie potenzialità umane ed economiche le consentiranno si impegna a realizzare i propri scopi attraverso le seguenti attività:
Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
A tal fine l’ Associazione si propone di:
Coordinare azioni volte al mantenimento delle libertà individuali e collettive
promuovendo azioni pubbliche volte a modificare e migliorare le norme di legge vigenti e a
contrastare gli eventuali abusi di organismi pubblici e privati nella interpretazione delle normative
vigenti, a tal fine promuove la costituzione di un organismo Tecnico – Scientifico;
Organizzare, a livello regionale una commissione tecnico-scientifica composta da medici,
avvocati, fisici, biologi, ingegneri, ecc.. compresi professionisti dei vari settori, al fine di
supportare tutte le iniziative intraprese dalla Associazione;
Organizzare incontri informativi e formativi territoriali e/o telematici, al fine di sensibilizzare la
cittadinanza e i lavoratori, promuovendo e organizzando conferenze, convegni ed eventi formativi
sulle pratiche mediche, sulle cure, sulle terapie, sulla prevenzione, sulla corretta alimentazione,
sulla ecologia, ecc.. ovvero su tutto quanto attiene alla difesa della propria salute e di quella del
territorio in cui si vive e si opera;
Organizzare centri di ascolto aperti a cittadini e lavoratori al
fine di recepirne le esigenze, ricevere le informazioni, monitorare gli eventi avversi nel territorio e
nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire catastrofi o epidemie, violenze e abusi;
Organizzare sportelli di informazione sanitaria, anche on line o telefonici, sempre con personale professionale
specializzato e comunque nei limiti concessi dalle regole delle APS e della vigente normativa.
Organizzare una piattaforma telematica con cui proiettarsi nel web per interagire con tutti
coloro che partecipano o simpatizzano con le attività e i fini della Associazione al fine di un
confronto e collaborazione solidale;
Organizzare una struttura federativa con altre Associazioni affini e una rete con tutte quelle
Associazioni che sono impegnate, nell’ambito No Profit, nella difesa e nella tutela della salute, del
territorio, delle persone disabili o fragili per salute o condizioni economiche, dei diritti umani e
delle libertà;
Organizzare e propugnare sempre attività e scelte sulla base dei principi di solidarietà,
mutualismo, rifiuto della delega, rifiuto di pratiche verticistiche, nell’ottica di pari dignità, tra
diverse etnie, tra diversi generi, tra diverse filosofie di vita e di pensiero.
Organizzare e/o Coordinare, quando e dove sarà possibile iniziative inerenti tutti gli altri
servizi necessari alla vita sociale e comunitaria quali Istruzione, attività agricole e alimentari,
Mobilità / Trasporti, Tutela e Difesa del territorio, dell’aria e delle acque, sempre nell’ottica della
tutela dell’ eco sistema.
Art. 5 - Soci
Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli
scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle
associazioni di promozione sociale aderenti.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa
annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio deve
essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto
dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato
specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la
facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua
prima riunione.
Vengono riconosciuti due tipologie di soci :
Art. 6 - Sostenitori
Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
Art. 7 - Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
Art. 8 - Diritti e Doveri dei soci
I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di
partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le
attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da
evadersi entro 15 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,
dall’appartenenza all’associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata
non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali
regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio
della stessa.
Art. 9 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Art. 10 - Organi Sociali e Cariche Elettive
Sono organi dell’associazione:
Tutte le cariche sociali sono elettive.
Art. 11 - L’Assemblea
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di email o altro mezzo informatico. I soci si impegnano, a rilasciare conferma di ricevimento. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
Art. 12 - Compiti della assemblea
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
Art. 13 - Validità della assemblea
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 14 - Assemblea regionale o inter-federale
Nel caso in cui l’Associazione potesse estendersi a livello territoriale in più sedi sono previste assemblee regionali o territoriali o zonali o inter-federali al fine di organizzare servizi o attività che possono coinvolgere più città, più zone, più servizi. Tali assemblee non hanno potere decisionale ma solo organizzativo, quindi non esistono decisioni di maggioranza, ma solo accordi.
Art. 15 - Modifiche statutarie
Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Eventuali modifiche meramente formali e non sostanziali potranno essere disposte dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, e successivamente ratificate nella prima Assemblea dei soci utile.
Art. 16 - Approvazione del bilancio
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Art. 17 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 12 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi ha subito una condanna penale per danno al patrimonio o alla persona . I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 18 - Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Art. 19 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Art. 20 - Il Tesoriere
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Il Segretario
Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Nomina il moderatore delle assemblee e il verbalizzante e ne conserva i verbali;
Art. 22 - Coordinatori
Si costituiscono all’occorrenza, essi coordinano le iniziative programmate e vengono scelti tra coloro che partecipano a quella attività.
Art. 23 - L’Organo di controllo
Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Art. 24 - Revisore legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Art. 25 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 26 - Entrate economiche
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 27 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito da:
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 28 - Libri sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
Art. 29 - Pubblicità e trasparenza
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.
Art. 30 - Bilancio sociale e informativa sociale
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Art. 31 - Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 15 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 32 - Norma finale
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.